Un condominio, in qualità di committente, ha stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione di lavori di efficientamento energetico rientranti nel cosiddetto super bonus 110%.
Nel contratto sono stati concordati: interventi, corrispettivi e modalità di esecuzione, compreso il termine di esecuzione dei lavori.
Il General Contractor ha predisposto così idoneo cantiere avviando le opere di competenza che però, sono state sospese senza motivo.
Nonostante ripetuti solleciti e il notevole lasso di tempo trascorso gli interventi non sono stati ultimati.
Di conseguenza, il condominio è ricorso all'autorità giudiziaria per chiedere l'esecuzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti, e in subordine, in caso di accertamento della impossibilità di esecuzione del contratto, la risoluzione dello stesso con richieste risarcitorie.
Il Tribunale di Pavia investito della questione, ha ritenuto comprovato l'inadempimento della società appaltatrice alla totale esecuzione dei lavori commissionati, anche grazie alla prova testimoniale del direttore dei lavori.
La domanda di esatto adempimento necessita, per il suo accoglimento, non solo della prova dell'inadempimento, nel caso di specie, fornita, ma anche la individuazione della attività tutta da svolgere in virtù del contratto. I testi hanno confermato quali fossero, in linea di massima, i lavori da eseguire in quanto pattuiti in contratto ed effettivamente non svolti. Pertanto, È stata accolta la principale domanda con condanna della appaltatrice alla corretta esecuzione del contratto.
Il General Contractor è stato condannato anche al pagamento dei danni subiti che possono essere connessi al solo ritardo nella esecuzione dei lavori e ai relativi maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti ove vi fosse stata la pronta installazione dell'impianto fotovoltaico.