
Quando un sinistro è causato da una buca, da un tombino non a livello o da un altro difetto della strada, occorre verificare se il Comune (o l’ente proprietario della strada) sia tenuto a risarcire il danno.
Si deve partire dall’art. 2051 c.c., secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
In base a questa norma, il Comune, in quanto custode di strade e marciapiedi, risponde dei danni provocati dalle insidie presenti su tali beni.
Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva: il danneggiato deve dimostrare soltanto che il danno è stato causato dalla cosa in custodia (per esempio, dalla buca o dal tombino sporgente) e non anche una colpa specifica dell’ente. Una volta provato il nesso di causalità tra la strada dissestata e il danno, spetta invece al Comune fornire la prova liberatoria del cosiddetto “caso fortuito”, cioè di un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che abbia interrotto il collegamento tra la cosa e l’evento dannoso.
In concreto, il cittadino danneggiato deve quindi dimostrare che il pregiudizio subito è dipeso dall’insidia stradale, mentre l’ente, per andare esente da responsabilità, deve provare che il danno è stato causato esclusivamente da un fattore estraneo (ad esempio, il comportamento gravemente imprudente dell’utente della strada o un evento naturale del tutto eccezionale).
Secondo la Cassazione non basta, di regola, l’apposizione di un semplice cartello di pericolo (come “strada dissestata” o “caduta massi”) per escludere la responsabilità dell’ente. È necessario che il Comune o la Provincia dimostrino che l’utente, pur adeguatamente avvertito, non ha rispettato le norme del Codice della Strada e le comuni regole di prudenza (ad esempio, non adeguando la velocità o non prestando attenzione alla segnaletica). Senza questa prova, non è possibile attribuire all’utente alcuna responsabilità esclusiva e l’ente resta obbligato al risarcimento.
La giurisprudenza evidenzia anche che la configurazione concreta dell’insidia è decisiva. Più il dislivello della buca o del tombino rispetto al manto stradale è minimo e difficilmente percepibile, più risulta agevole affermare la responsabilità dell’ente, perché l’utente medio non può ragionevolmente prevederlo ed evitarlo. Se, al contrario, il dislivello è marcato e ben visibile, è più probabile che il comportamento del pedone o del conducente venga ritenuto imprudente e idoneo a integrare il caso fortuito, con conseguente esclusione della responsabilità dell’ente.
Il giudice, in ogni caso, deve valutare il singolo episodio tenendo conto di diversi fattori:
• la visibilità dell’ostacolo;
• le condizioni ambientali (luminosità, meteo, presenza di illuminazione pubblica);
• la familiarità del luogo per il danneggiato;
• le caratteristiche fisiche del danneggiato (es. età, eventuali disabilità);
• il comportamento tenuto dall’utente al momento del sinistro (attenzione, velocità, eventuale distrazione).
Solo considerando nel loro insieme questi elementi è possibile stabilire se l’insidia fosse imprevedibile e inevitabile per un utente diligente e, di conseguenza, se il Comune o l’ente proprietario della strada debbano risarcire il danno oppure se la responsabilità sia esclusa per effetto del caso fortuito.