
Con l’ordinanza 10 aprile 2025, n. 9392, la Corte di Cassazione torna sul tema delle spese straordinarie per i figli in regime di affidamento condiviso, precisando i presupposti del diritto al rimborso pro‑quota e il ruolo – non assoluto – del previo accordo tra i genitori.
La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza che, valorizzando l’interesse del minore e il tenore di vita familiare, attenua la rigidità del principio di preventiva concertazione, soprattutto quando le spese, pur straordinarie, risultino utili e sostenibili rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
La Cassazione precisa che in tema di spese straordinarie per la prole in regime di affidamento condiviso, in caso di mancato accordo preventivo e/o di rifiuto del genitore non anticipatario di rimborsare la propria quota, spetta al giudice di merito verificare: a) la rispondenza delle spese all’interesse del minore; b) l’entità della spesa in rapporto alla sua utilità; c) la sostenibilità della spesa rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
Infatti, il preventivo accordo tra i genitori è richiesto solo per quelle spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita della prole.
Tuttavia, anche per tali spese “maggiori”, la mancanza della preventiva informazione e dell’assenso dell’altro genitore non comporta automaticamente il venir meno del diritto al rimborso pro‑quota, ma il giudice deve comunque valutare se esse siano conformi all’interesse preminente del minore e compatibili con il tenore di vita familiare.
Infine, la Corte ribadisce che non può essere rimesso al solo dissenso ex post del genitore non collocatario il potere di paralizzare il rimborso di spese che concretizzano un progetto educativo e sportivo condiviso già in precedenza, in quanto la verifica decisiva è quella dell’interesse del minore, della continuità del suo percorso formativo e sportivo e della sostenibilità economica della spesa.
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