
Il mediatore immobiliare ai sensi dell’articolo 1759 c.c. ha il dovere di informare le parti su ogni elemento utile circa la sicurezza e la correttezza dell’operazione di compravendita relativamente all’immobile oggetto di mediazione.
La giurisprudenza ha nel tempo esteso tale onere, pertanto, secondo l’interpretazione attuale, il mediatore non solo non deve mentire ma ha l’obbligo attivo del rispetto della diligenza professionale qualificata ai sensi del 1176 c.c. secondo comma.
Questo significa che il mediatore, essendo un professionista del settore immobiliare, ha l’obbligo di informare le parti sia in ordine alle circostanze da lui conosciute sia riguardo a quelle che avrebbe invece dovuto conoscere.
Se l’immobile è gravato da un abuso edilizio che impatta negativamente sul valore sulla commerciabilità del bene, il professionista (agente immobiliare) è tenuto a effettuare tutti i controlli necessari per verificare la sussistenza di eventuali irregolarità urbanistiche segnalandole tempestivamente all’acquirente.
Se ciò non accade l’agente viola gravemente i suoi doveri professionali.
Nel caso in cui l’agente immobiliare omettesse informazioni importanti (es. abuso edilizio), secondo la giurisprudenza, l’acquirente potrà legittimamente rifiutarsi di corrispondere la provvigione in quanto il professionista, avendo violato i propri doveri professionali, non ha diritto al compenso.
Se invece l’acquirente decidesse comunque di concludere l’acquisto, potrà richiedere un risarcimento danni che potranno riguardare: le spese necessarie per sanare l’abuso; la riduzione del valore dell’immobile; la restituzione della provvigione se già corrisposta.
Infine, nel caso in cui l’abuso venisse scoperto dopo la firma del preliminare e la provvigione non fosse ancora stata corrisposta, allora potrà essere contestato il pagamento per grave inadempimento; mentre se la provvigione fosse già stata corrisposta, se ne potrà chiedere la restituzione a titolo di risarcimento.
In ogni caso, è comunque possibile agire per ottenere il rimborso delle spese sostenute o per la riduzione del valore dell’immobile compensando parzialmente o totalmente la provvigione già corrisposta all’agente immobiliare.
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