Il Tribunale di Parma, con protocollo del 20.12.2023, ha fornito le linee guida nell’individuazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), anche al fine di limitare e ridurre in via preventiva il contenzioso tra i genitori.
Nel detto protocollo viene effettuata una suddivisione tra le spese straordinarie (cioè quelle extra assegno di mantenimento) che debbano essere preventivamente concordate dai genitori e quelle, invece, che non necessitano della concertazione.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa deve richiedere il consenso all’altro genitore (tramite e-mail, sms, pec) il quale, entro 10 giorni dalla richiesta, dovrà manifestare per iscritto il consenso ovvero un motivato dissenso; in mancanza il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
La deducibilità fiscale seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinate nel provvedimento.
Si ricorda, comunque, che dette linee guida non sono vincolanti, potendo essere disattese con espressa pattuizione delle parti.
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