Ai fini della eventuale tassazione, nella legislazione tributaria è stata individuata una triplice suddivisione delle donazioni nelle seguenti categorie:
a) “donazioni dirette” o “formali”: che nascono dalla stipulazione in forma pubblica di un contratto tra donante e donatario, soggetti a registrazione;
b) “donazioni indirette”: sono quelle che, anche se redatte con atto scritto, non seguono tutti i requisiti di forma previsti per le donazioni e, quindi, non sono soggetti all’obbligo di registrazione (es. adempimento del debito altrui; contratto a favore di un terzo; accollo di un debito; ecc.);
c) “donazioni informali”: che consistono nello svolgimento di un’attività materiale (es.trasferimento di denaro sia in contante che a mezzo bonifico, cointestazione di conto corrente; consegna di assegno circolare; consegna di titoli al portatore; ecc.) che non va registrata.
Di recente, la Corte di Cassazione (n. 7442/2024), ha puntualizzato che l’obbligo del pagamento delle imposte sulle donazioni sorge solo al momento della registrazione dell’atto che le istituisce, o al momento in cui la donazione venga dichiarata al fisco.
Quindi è chiaro che per le donazioni indirette, risultanti da atto scritto per cui la registrazione non è obbligatoria, i soggetti coinvolti potranno facoltativamente scegliere di registrarlo e pagare le tasse.
Mentre per le donazioni informali, che non risultano da alcun atto scritto, esse saranno soggette a tassazione solo se dichiarate dal contribuente in caso di accertamento tributario.
Sulla scorta di tali presupposti la Suprema Corte, nella sentenza citata, ha ribadito due principi di diritto in tema di imposta sulle donazioni:
A) le liberalità (diverse dalle donazioni dirette o formali) sono accertate e sottoposte a imposta (con l’aliquota all’8%) da parte dell’amministrazione tributaria – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - solo in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi e solo se le liberalità sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€1.000.000,00 per coniuge e parenti in linea retta; € 100.000,00 per fratelli e sorelle; € 1.500.000,00 per portatori di handicap).
B) La dichiarazione al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante.
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