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No all’assegno di mantenimento alla moglie separata o divorziata che non cerca lavoro

29 Apr

La Cassazione Civile ha più volte ritenuto, soprattutto negli ultimi anni, che l’ex coniuge non ha diritto al mantenimento se è in giovane età, in buona salute e in possesso di un titolo di studio o qualifiche professionali adeguate.

Pertanto, il coniuge che richiede l’erogazione di un assegno di mantenimento per sé, in sede di separazione o divorzio, deve dimostrare di essersi attivato in modo concreto e costante per cercare un lavoro. Nel caso in cui i suoi sforzi non abbiano dato risultato, non per colpa sua, avrà diritto al mantenimento, in caso contrario verrà negato tale diritto.

Altresì, perde il diritto all’assegno di mantenimento l’ex coniuge che non si attivi a cercare un impiego, delineando, in tal modo uno stato di disoccupazione volontaria che non può mai giustificare l’attribuzione di un assegno di mantenimento.

Tale atteggiamento dell’ex coniuge contravviene ai doveri di solidarietà post coniugale, i quali si fondano sui principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambi i coniugi.

Secondo la Corte di Cassazione, i coniugi devono sfruttare le loro capacità lavorative, ricercando un’occupazione al fine di essere resi economicamente indipendenti.

Infine, la giurisprudenza ha aggiunto che l’ex coniuge che non si è attivata per cercare un’occupazione lavorativa ha comunque diritto al mantenimento, dopo il divorzio, se durante il matrimonio si è occupata della famiglia e dei figli ormai cresciuti, così sacrificando tutte le sue aspirazioni professionali.

Fonti:

Cass. ord. n. 3661/2020, n. 289/2021, n.2653/2021, n. 13657/2022.

 

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