Infatti, vigendo il principio di legalità anche per le sanzioni amministrative, le stesse non possono essere comminate direttamente dal Regolamento Comunale, che costituisce, comunque, una fonte normativa subordinata.
Quindi, va disapplicato il regolamento se la legge, che attribuisce al Comune il potere regolamentare sull’igiene urbana, non preveda in modo diretto o indiretto anche la possibilità di sanzionare l’uso improprio dei cassonetti.
Nel caso trattato dalla Cassazione, la normativa nazionale di riferimento, all’epoca dell’entrata in vigore del Regolamento Comunale, attribuisce il potere regolamentare ai Comuni nella materia della gestione dei rifiuti urbani, ma non prevede anche la possibilità di punire i condomini o l’amministratore per le violazioni riguardanti la raccolta differenziata; pertanto, mancando la fonte primaria, le sanzioni non possono essere comminate.
Infine, la Suprema Corte, ha ritenuto che l’amministratore non è responsabile in via solidale con i singoli condomini della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti nei cassoni collocati all’interno della proprietà condominiale, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale. Pertanto l’amministratore può essere chiamato a rispondere verso terzi soltanto per gli atti propri, che siano omissivi o commissivi.
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