Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Vieppiù, ove sia stato accertato un comportamento tale da integrare un illecito rilevante ai sensi degli artt. 2043 e ss. c.c., la violazione degli obblighi coniugali può giustificare non soltanto l’addebito della separazione, ma anche la condanna al risarcimento dei danni.
Conf. Cass. Sez. I, ordinanza n.22294 del 07.08.2024; Cass. Sez. I, ordinanza n.16740 del 06.08.2020
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