Il nostro ordinamento ha elaborato ormai da diversi anni uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria, con il quale le parti affidano la decisione della lite ad un giudice privato in sostituzione dei giudici dello Stato.
Si tratta dell’arbitrato, il cui fondamento sta nell’autonomia privata ed è regolato dagli art. 806 e segg. cpc.
La procedura arbitrale trae origine dal cosiddetto patto compromissorio, ora definito convenzione d’arbitrato, attraverso cui le parti rimettono alla decisione di arbitri una o più controversie, precludendo all’autorità giudiziaria una pronuncia sul merito delle stesse.
Escludendo in questa sede la trattazione dell’arbitrato internazionale, la distinzione più interessante dal lato giuridico, ma soprattutto da quello pratico, è fra arbitrato rituale e irrituale.
Il primo si svolge secondo le regole di diritto ed il lodo emesso dal collegio arbitrale all’esito della procedura avrà l’efficacia di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, potendo quindi acquistare esecutorietà.
L’arbitrato irrituale, che non segue quindi le norme dell’arbitrato rituale, interviene quando le parti abbiano espressamente stabilito che la controversia venga definita mediante una determinazione contrattuale, o lodo contrattuale, che avrà effetti solamente obbligatori fra le parti, e non di sentenza esecutiva come il rituale.
La disciplina codicistica dell’istituto ci consente di affermare che le materie arbitrali sono assai vaste; in estrema sintesi possiamo affermare che una controversia è compromettibile quando ha ad oggetto un diritto disponibile (per intenderci sono ad es. indisponibili i diritti previdenziali e laburistici se non previsti in contratti o accordi collettivi, quelli riguardanti le questioni di stato e separazione personale tra coniugi, quelle specificamente definiti indisponibili da norme speciali).
Le caratteristiche dell’arbitrato rendono quasi sempre vantaggiosa la scelta di stipulare una convenzione arbitrale se si considera che in genere il procedimento è più celere del procedimento di fronte a un giudice; il lodo è in linea di massima definitivo; consente alle parti la scelta delle regole di procedura e di merito applicabili alla soluzione della controversia; garantisce maggiore segretezza del procedimento giudiziale; permette la nomina di giudici arbitri con conoscenze ed esperienze specifiche sull’oggetto della controversia; comporta sì costi maggiori di quelli previsti per le procedure di fronte a giudici nazionali (gli onorari degli arbitri), ma essi sono compensati dalle minori possibilità di impugnazione del lodo rispetto alla sentenza di un giudice nazionale.
L’istituto diventa in particolare consigliabile nell’ambito di contratti su materie tecniche (appalti, conferimento di incarichi professionali, patti societari) ove è opportuno che la controversia sia decisa da professionisti dotati di particolari conoscenze tecniche e giuridiche, oppure quando è importante che la lite rimanga coperta da confidenzialità, per il suo oggetto o per le persone coinvolte.
Naturalmente l’importo in gioco deve essere di considerevole valore, in quanto per importi limitati l’arbitrato potrebbe rivelarsi un sistema eccessivamente costoso per la soluzione della controversia.
L’evoluzione normativa in determinati campi ha via via esteso la possibilità di ricorrere all’arbitrato anche per controversie su crediti alimentari, successorie, ammettendo addirittura l’inserimento di una clausola compromissoria nel testamento. Anche in materia di lavoro (se previsto dagli accordi collettivi) e di locazioni è prevista l’arbitrabilità delle controversie, rimanendo storicamente applicato l’istituto alle materie contrattuali, alle società e in materia di antitrust.
Alla luce di quanto sommariamente detto, appare fondamentale porre adeguata attenzione alla redazione della convenzione d’arbitrato (o patto compromissorio) con cui le parti rimettono alla decisione di arbitri una o più controversie tra loro insorte o che potrebbero insorgere in relazione ad un determinato rapporto giuridico, specificando il più possibile nel suo contenuto la natura dell’arbitrato, il numero e le modalità di nomina degli arbitri, il loro ambito di competenza, le regole del procedimento, l’impugnabilità del lodo, i costi.
Mai come in questo caso una adeguata previsione può affrancare le parti da problemi futuri che possano emergere in fase di procedura arbitrale.