Indietro

L’Agenzia delle Entrate ammette la rateizzazione dei debiti tributari in rate variabili per le imprese che accedono alla composizione negoziale della crisi

6 Nov

Il caso

Una società, in stato di difficoltà economica e con indebitamento fiscale, con intenzione di accedere alla procedura di Composizione Negoziale della Crisi, presenta interpello all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di chiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda, al posto di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale».

La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate possa concedere all’imprenditore, che acceda alla procedura di composizione negoziale della crisi, un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili per i debiti non iscritti a ruolo

Altresì, in caso di temporanea difficoltà finanziaria, può essere concessa la medesima rateazione anche per somme iscritte a ruolo.

Inoltre, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Recentemente, il legislatore, con l’introduzione dell’art. 38 comma 1 DL n. 13/2023 convertito con L. 41/2023, ha disposto che, nell’ipotesi di composizione negoziale della crisi, l’Agenzia delle Entrate può concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa.

Però, in base a quanto dispone la relazione illustrativa, la situazione di difficoltà economica non viene ancorata alla congiuntura economica - come invece prevede l’art. 19 DPR 602/1973 - perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa.

Risposta n. 443/2023 dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, per espressa disposizione di legge, possano essere applicati alla ''misura premiale'' - contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi - le condizioni suddette, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione specifica.

Per tale motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non c’è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Resta, comunque, di competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (nel caso sottoposto a interpello, i flussi derivanti dal prosieguo dell'attività), purché il piano di rateizzazione, nel rispetto della norma predetta, preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.

fonte immagine:

https://it.freepik.com/foto-gratuito/mani-del-primo-piano-che-mostrano-le-statistiche_11386099.htm#query=agenzia%20entrate%20riscossione&position=19&from_view=search&track=ais

icona posta