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La Regione risarcisce i danni causati da fauna selvatica

5 Feb

La Corte di Cassazione ha stabilito che i danni causati dalla fauna selvatica alla propria auto, sempre che sia dimostrata la buona condotta alla guida dell’automobilista, devono essere risarciti dalle Regioni, in quanto responsabili della gestione degli stessi.

La giurisprudenza maggioritaria inquadra la responsabilità in capo alle Regioni non in quanto custodi degli animali, ma in quanto proprietari degli stessi dal momento che le specie selvatiche protette ai sensi della legge rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.

Inoltre, è stato precisato che nella causa di risarcimento del danno, cagionato da animali selvatici, solo la Regione debba essere chiamata, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.

La Regione può solo rivalersi eventualmente su enti o associazioni a cui hanno delegato il controllo.

Infine, in materia di danni da fauna selvatica, è il danneggiato a dover dimostrare la correlazione tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.

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