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La multa nel condominio

1 Jun

Dopo la Riforma del Condominio, che ha introdotto l’art. 70 delle disp. att. del c.c., le violazioni al Regolamento del Condominio, possono essere punite con una sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a €200,00 e, in caso di recidiva, non può essere superiore a € 800,00 (la c.d. multa condominiale).

Le violazioni possono essere punite anche nei confronti degli inquilini in affitto, degli affittuari o dei comodatario. Pertanto, tutti coloro che vivono negli appartamenti condominiali indipendentemente dal titolo del possesso, possono essere sanzionati se non rispettano il regolamento condominiale.

Perché possa essere comminata la “multa”, la violazione deve riguardare una delle clausole contenute nel regolamento condominiale, se invece verrà violata una norma di legge si dovrà seguire l’iter giudiziario.

Altresì, la possibilità di infliggere le multe deve essere prevista nel regolamento condominiale (anche attraverso una successiva modifica adottata con delibera assembleare, ma comunque precedente alla comminazione della violazione).

Infine, prima della comminazione della multa, la violazione del regolamento condominiale da parte di un condomino deve essere accertata e debitamente provata attraverso qualunque mezzo consentito dalla Legge.

Successivamente, una volta accertata la violazione, l’assemblea condominiale può deliberare l’applicazione della sanzione pecuniaria, ovvero la “multa” con le maggioranze di cui all’art. 1136 comma 2 c.c. (maggioranza dei presenti e almeno la metà del condominio).

Al fine di evitare contestazioni e/o impugnazioni della delibera assembleare, è consigliabile che l’accertamento della commissione della violazione sia fondato su elementi documentali che devono far parte del verbale condominiale di irrogazione della sanzione. È utile inserire nel regolamento una procedura di accertamento chiara e precisa.

Le somme raccolte dalle sanzioni irrogate sono devolute al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.

Se il condomino non paga la sanzione, l’unico rimedio è quello tradizionale per il recupero dei crediti davanti all’Autorità Giudiziaria competente e, in applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., l’amministratore potrà ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Avv. Sara Tardio

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