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La Cassazione dice NO al collocamento paritetico se il figlio non vuole

7 Jun

È stato di recente stabilito che la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha “natura tendenziale”, nel senso che il giudice ben può individuare, nell'interesse del minore, senza che possa esserci alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Questo diritto alla bigenitorialità, dunque, deve ritenersi pienamente rispettato nel caso in cui il Giudice, preso atto dell’indisponibilità del minore a incontrare un genitore, intenda evitare un duraturo allontanamento dello stesso minore da una delle figure genitoriali (senz’altro dannoso per la crescita equilibrata del bambino) e si proponga di creare i presupposti per la ripresa e il mantenimento dei rapporti, intendendo creare le condizioni per arrivare, nel futuro, a una frequentazione paritaria.

Il Giudice è tenuto ad ascoltare il minore, qualora abbia una capacità di discernimento sufficiente, e a prendere una decisione nel suo interesse superiore, ma non a seguire pedissequamente il suo volere, che deve essere, invece, tenuto “in debito conto” (cioè considerato e ponderato con tutta l’attenzione che merita, dato che proviene dalla persona su cui si ripercuoteranno gli effetti della decisione).

Nel decidere sul collocamento paritetico del minore, il Giudice deve, comunque, individuare il superiore interesse di quest’ultimo.

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