Un medico di medicina generale aveva omesso di effettuare una visita domiciliare a un paziente che lamentava forti dolori dopo una caduta accidentale.
L'uomo, anziano e affetto da svariate patologie, Parkinson e cardiopatia ischemica, non aveva la possibilità di recarsi presso l'ambulatorio del medico curante.
In realtà il medico c.d. di base, legittimamente non aveva visitato il paziente a casa poiché, contrariamente al medico di guardia, non è preposto a soddisfare le urgenze, le quali rimangono affidate al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (il 118).
Pertanto, occorre distinguere tra la figura del medico di guardia, a cui i vari accordi collettivi nazionali hanno assegnato un obbligo di pronta reperibilità, che non è invece prevista per il medico di medicina generale, ovvero il medico di base.
La distinzione di ruoli trova la sua esigenza nell'organizzazione complessa quale è il sistema sanitario, consentendo a ciascun operatore di concentrarsi sui propri compiti specifici e, nel contempo, risponde all'esigenza di evitare sovrapposizioni che sono potenzialmente dannose, dato che il medico di base non è certo attrezzato a far fronte a situazioni di emergenza e, laddove si facesse affidamento su di lui in simili contesti, sarebbe evidente il rischio di ritardi e confusioni potenzialmente dannosi.
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