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Il distacco dall’impianto centralizzato è legittimo solo se porta un calo delle spese al condominio

28 Sep

Una recente ordinanza della Cassazione n. 26185/2023, depositata l’8 settembre, si sofferma sulle condizioni affinchè un condomine possa distaccarsi, lecitamente, dall’impianto di riscaldamento o climatizzazione centralizzato.

I Giudici della Suprema Corte sostengono che il diritto potestativo, stabilito dalle norme di legge, di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento (o climatizzazione), affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre nel momento in cui tale condotta non determini notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini che continuino a utilizzare il precedente sistema, e dell’insussistenza di tali pregiudizi l’interessato al distacco deve fornire la prova, mediante preventiva informazione corredata da documentazione tecnica.

 

Pertanto, chi voglia ottenere l’autorizzazione condominiale al fine di staccarsi dall’impianto di riscaldamento o climatizzazione centralizzato deve provare che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del servizio centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.

 

In questa situazione, il condomino autorizzato a rinunciare all’uso del riscaldamento o climatizzazione centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune rimane obbligato a pagare le sole spese di conservazione di quest’ultimo – quali, ad esempio, quelle di sostituzione della caldaia -, perché l’impianto centralizzato è comunque un accessorio di proprietà comune, al quale egli potrà, in caso di ripensamento, riallacciare la propria unità immobiliare.

 

Nel caso in cui, invece, in seguito ad un intervento di sostituzione della centrale termica, il mancato allaccio non sia espressione della volontà unilaterale di rinuncia o distacco, ma una conseguenza dell’impossibilità tecnica di fruire del nuovo impianto, che non consenta neppure un futuro collegamento, il condomine non può essere più considerato titolare di alcun diritto di comproprietà su tale impianto e, quindi, non deve più partecipare ad alcuna spesa a esso relativa.

Fonte immagine: https://it.freepik.com/vettori-gratuito/illustrazione-vettoriale-del-concetto-astratto-del-sistema-di-ventilazione-ventilazione-meccanica-ventilazione-e-manutenzione-del-sistema-di-raffreddamento-ventola-di-scarico-nuovo-scambio-del-flusso-d-aria-migliorare-la-qualita-dell-aria-metafora-astratta_24070710.htm#query=disegno%20condominio%20riscaldamento&position=5&from_view=search&track=ais

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