Nel caso di investimento di un pedone, per la Cassazione (ordinanza n. 20140/2023), la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti dimostrato che non vi era, per lo stesso, alcuna possibilità di prevenire l'evento, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Va detto però che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.
Fonte: Cassazione n. 20140/2023; n. 9856/2022; n. 8663/2017; n. 4551/2017;