Le spese per i lavori di manutenzione della terrazza a livello o del lastrico solare, in uso esclusivo e che copre solo una porzione di edificio, che devono essere affrontate al fine di eliminare i danni da infiltrazioni d’acqua su parti comuni, non devono essere sostenute solo dalle proprietà che si servono del lastrico o della terrazza, essendo legittima la ripartizione dell’importo sull’intero condominio.
L’uso esclusivo che della terrazza o del lastrico da parte di un proprietario dell’unità immobiliare annessa non rende il lastrico di sua esclusiva proprietà, ma incide solo sulla ripartizione delle spese, che devono essere effettuare in base alla ripartizione prevista dal codice civile, ma coinvolgendo tutti i partecipanti al condominio.
Già in precedenza la Cassazione civile a Sezioni Unite (n. 9449/20216) aveva disposto che qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condòmini, rispondono, dei danni da infiltrazione, sia chi lo usa esclusivamente, quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi di controlli necessari alla conservazione delle parti comuni che incombono sull’amministratore, nonché sull’assemblea dei condòmini tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.
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