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FURTO A CAUSA DI PONTEGGI: CHI RISPONDE?

7 Oct

La Cassazione si è nuovamente pronunciata (ordinanza 25122/2025) sulla responsabilità in caso di furto in appartamento favorito dalla presenza di ponteggi per lavori da effettuarsi nel condominio.

La Suprema Corte ha ritenuto che il ponteggio, quando viene utilizzato dai ladri per raggiungere un appartamento e commettere un furto,  non può essere considerato una semplice “occasione agevolatrice del passaggio furtivo”, ma è a tutti gli effetti una concausa dell’evento.

Pertanto, l’impresa esecutrice dei lavori è responsabile, ex art. 2043 c.c., dei danni derivanti dal furto consumato da persona introdotta in appartamento servendosi delle impalcature installate, per lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo dei suddetti ponteggi.

Va verificato, in ogni singolo caso, se le misure di sicurezza adottate sul ponteggio siano effettivamente idonee ad impedire a terzi l’accesso.

In tale prospettiva, pertanto, la verifica da compiersi è la “penetrabilità” o meno del ponteggio, verificando se gli accorgimenti presi siamo, appunto, idonei ad impedire l’utilizzo anomalo delle impalcature.

Altresì, la Cassazione, richiamando numerosi suoi precedenti, ha ritenuto configurabile anche la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto i lavori di manutenzione dello stabile.

fonte immagine:

https://it.freepik.com/foto-gratuito/fotografia-verticale-in-scala-di-grigio-di-una-scala-fuori-da-un-edificio-utilizzato-per-la-ricostruzione_29174326.htm#fromView=keyword&page=1&position=24&uuid=ae26285c-ae68-489b-b7d5-f4c1216561df&query=Ponteggio+fisso

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