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Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato

25 Oct

Nel Ddl Bilancio 2025, firmato dal Capo dello Stato IL 24.10.2024, vi è la proposta dell’inserimento di un nuovo articolo (307 bis) nel codice di procedura civile che contiene la previsione per cui il giudice dichiara l’estinzione del processo civile in caso non solo di omesso ma anche parziale pagamento del contributo unificato.

Pertanto, il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.

Alla prima udienza il giudice, dovrà verificare se il pagamento sia stato fatto e in caso di irregolarità assegnerà alla parte interessata, un termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione, rinviando l’udienza a data immediatamente successiva.

In questa udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio.

In caso poi di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento.

Le nuove disposizioni non si applicheranno ai procedimenti cautelari e possessori, mentre verranno applicare alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo.

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