La prima azione che il creditore può fare è quella di pignorare le somme presenti sul conto corrente condominiale, somme che costituiscono patrimonio autonomo formalmente in-testato al condominio e quindi sottratte alla disponibilità dei singoli condomini. Ciò implicherebbe la sostanziale paralisi dell’attività finanziaria condominiale con le conseguenze del caso sui pagamenti necessari alla conduzione comune.
Dal punto di vista immobiliare le parti comuni condominiali non appartengono al condominio debitore, bensì ai proprietari delle singole unità e costituiscono beni indivisi per i quali è vietato ex lege lo scioglimento della comunione, con la conseguenza che non è possibile, per debito del condominio, aggredire direttamente le parti comuni condominiali.
Il titolo esecutivo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell’azione esecutiva, contro i singoli condomini.
L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso: l’obbligazione del condominio grava cioè sulle rispettive quote dei singoli condomini e non in solido per l’intero sugli stessi, con la conseguenza che anche la singola unità immobiliare di un condomino può essere sottoposta a pignoramento, limitatamente alla misura della rispettiva quota millesimale.
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