Cos’è l’anatocismo bancario?
È un interesse composto; gli interessi già scaduti, maturati e non pagati, diventano sorte capitale e quindi a loro volta producono interessi (c.d. interessi degli interessi)
La Suprema Corte ha stabilito, in una recente sentenza, che è vietata l'applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014 a prescindere dall'adozione della delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Sulla base di tale principio, per tutti i contratti di conto corrente, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi (cioè di interessi che generano ulteriori interessi) è illegittima e, ogni correntista, ha diritto di richiedere la restituzione di tali interessi anatocistici e quindi di ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014.
Per la Cassazione il citato art. 120 Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla L. n. 147 del 2013, vieta in radice l'applicazione dell'anatocismo in quanto:
- mentre la precedente formulazione dell’articolo citato stabiliva che il CICR prevedesse modalità e criteri per "la produzione di interessi sugli interessi" maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la nuova formulazione, introdotta dal 2013, ha previsto che il CICR fissi modalità e criteri "per la produzione di interessi" sulle dette operazioni non prevedendo più l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici;
- nella versione del 2013, alla successiva lettera b) del secondo comma dell'art. 120, è precisato che il CICR debba comunque prevedere che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Benché il riferimento improprio agli "interessi periodicamente capitalizzati" (anziché a quelli contabilizzati) sembrerebbe presumere l'applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi, la precisa indicazione nella norma che gli interessi vanno calcolati sulla sola "sorte capitale", esclude una diversa interpretazione e deve ritenersi che la norma vieta senz'altro l'anatocismo;
- d'altra parte, anche la successiva modifica dell'art. 120, comma 2, introdotta dalla L. n. 49 del 2016, di conversione del D.L. n. 18/2016, ha stabilito, questa volta più chiaramente, che gli interessi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
La Corte di Cassazione ha pure escluso che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità alla precedente disciplina (delib. CICR del 9 febbraio 2000). Tale pratica, per effetto della modifica dell'art. 120 Testo Unico Bancario, non poteva trovare attuazione, e ciò indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.
In sintesi, non può esservi alcun dubbio che, attraverso l'art. 120, comma 2, del TUB nella formulazione in esame, discostandosi dalla precedente formulazione, il legislatore ha inteso eliminare nei rapporti tra banche e clienti ogni forma di produzione di interessi sugli interessi.
Ne consegue che il diritto alla restituzione degli interessi pagati indebitamente riguarda tutti i correntisti considerato che tutte le banche hanno continuato a capitalizzare gli interessi passivi trimestralmente in violazione della legge.
FONTE:
Cass.civ., Sez. I, Sent. 30/07/2024, n. 21344
FONTEFOTO:
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