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DEDUCIBILITA’ DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO ALL’EX CONIUGE

22 Nov

Gli assegni erogati per il mantenimento del coniuge sono deducibili dal reddito per il coniuge che li versa e sono imponibili IRPEF, quindi lordi, per il coniuge che li riceve.

In generale

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 19.6.2023, sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, se non è diversamente disposto nel provvedimento di separazione o divorzio, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli. La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde. Pertanto il coniuge erogante potrà portare in deduzione solo il 50% degli assegni erogati.

ISTAT

Anche le somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui nella sentenza il giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge. Quindi, non si potranno portare in detrazione gli assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione, da parte del Tribunale, dell’adeguamento ISTAT.

ARRETRATI

Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.

CONTRIBUTO CASA (AFFITTO E SPESE)

È deducibile anche il c.d. “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di affitto e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato o divorziato che siano disposti dal giudice. Nel caso in cui non fosse stabilita dal Giudice la somma precisa, la stessa deve essere ricavabile da un documento (es. contratto di affitto) e il pagamento deve comunque essere periodico.

Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata al 50% delle spese sostenute.

MUTUO

Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione o divorzio, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.

LA DEDUZIONE NON SPETTA NELLE SEGUENTI IPOTESI:

- somme corrisposte in unica soluzione (annuale) al coniuge separato o divorziato;

- l’assegno corrisposto al coniuge, in qualità di una tantum;

- le somme corrisposte a titolo di ISTAT se nulla indica il provvedimento di separazione o divorzio;

- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento;

- le somme versate a titolo di canoni di locazione o spese per alloggio del coniuge se non indicato l’obbligo di versamento nella sentenza di separazione o divorzio.

FONTE IMMAGINE:

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