Con l’ordinanza n. 24488 del 10.8.2023, la Corte di Cassazione Civile si è pronunciata in tema di agevolazione prima casa e decorrenza del termine (triennale) di accertamento.
Al fine di usufruire delle agevolazioni prima casa è richiesto che il compratore trasferisca la residenza nel Comune ove ha acquistato l’immobile entro il termine di 18 mesi dal rogito definitivo – tale termine ha natura perentoria, cioè inderogabile.
Detto trasferimento di residenza rappresenta un obbligo del contribuente/acquirente verso il Fisco.
Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dell’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili
Pertanto, il termine triennale per effettuare l’accertamento decorre, non dalla registrazione del contratto di compravendita definitivo, ma dal momento in cui il trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.
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