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Decorrenza del termine per accertamento fiscale acquisto prima casa

23 Oct

Con l’ordinanza n. 24488 del 10.8.2023, la Corte di Cassazione Civile si è pronunciata in tema di agevolazione prima casa e decorrenza del termine (triennale) di accertamento.

Al fine di usufruire delle agevolazioni prima casa è richiesto che il compratore trasferisca la residenza nel Comune ove ha acquistato l’immobile entro il termine di 18 mesi dal rogito definitivo – tale termine ha natura perentoria, cioè inderogabile.

Detto trasferimento di residenza rappresenta un obbligo del contribuente/acquirente verso il Fisco.

La Cassazione rileva, però, che per il computo del termine triennale per l’accertamento vanno tenuti in considerazione gli eventuali ostacoli che si possono presentare nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.

Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dell’agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell’acquisto rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili

Pertanto, il termine triennale per effettuare l’accertamento decorre, non dalla registrazione del contratto di compravendita definitivo, ma dal momento in cui il trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.

FONTI IMMAGINE:

https://it.freepik.com/foto-gratuito/donna-del-raccolto-che-tiene-casa-blu_1443210.htm#query=PRIMA%20CASA&position=2&from_view=search&track=ais

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