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D.M. n. 110/2023 – Nuove regole per la redazione degli atti processuali

13 Sep

Il decreto del Ministro della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110 contiene il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art.46 disp. att. cpc.

Il decreto si applicherà ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.

 

I criteri di redazione si applicano agli atti emessi per le cause di valore inferiore a euro 500.000 (art.1) quali: atti di citazione e ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi e atti di intervento nonché, ove i criteri siano compatibili, agli altri atti del processo (art. 2).

Il difensore deve attenersi, per la redazione degli atti processuali, all’articolazione indicata dall’art. 2:

A) Intestazione - indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto

B) Indicazione delle parti - ogni indicazione richiesta dalla legge

C) Parole chiave - nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio

D) Impugnazioni - si dovranno indicare: estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data di pubblicazione e dell'eventuale notifica

E) Fatti e motivi di diritto - dovranno essere specificamente e distintamente indicati in parti dell’atto separate e rubricate, i fatti e i motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, dovranno essere individuati i capi della decisione impugnati e l’esposizione dei motivi

F) Documenti offerti in comunicazione - dovranno essere indicati nella parte in fatto, in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale

G) Motivi di diritto, esposizione di questioni pregiudiziali, preliminari e di merito - dovranno essere indicate le norme di legge e i precedenti giurisprudenziali rilevanti

H) Conclusioni – con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate

I) Indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti – che dovranno avere la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale

L) Valore della controversia

M) Richiesta di distrazione delle spese

N) Indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato

 

L’art. 3 del decreto stabilisce i limiti dimensionali degli atti processuali in tre tipologie:

A) 80.000 caratteri, circa 40 pagine nel formato di cui all'art. 6 - il quale dispone l’utilizzo di caratteri di tipo corrente preferibilmente con dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri; altresì, le note sono consentite esclusivamente per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali e dei riferimenti dottrinari – per i seguenti atti: atto di citazione e ricorso, comparsa di risposta e memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione

B) 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato di cui all'art. 6 meglio sopra specificato, per i seguenti atti: memorie, repliche e tutti gli altri atti del giudizio

C) 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine nel formato di cui all'art. 6 di cui al precedente punto A), per i seguenti atti: note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter c.p.c.

 

Da detti limiti sono esclusi (art. 4):

A) Gli elementi di cui all'articolo2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n) e quindi:

- intestazione

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto

- indicazione delle parti

- ogni indicazione richiesta dalla legge

- parole chiave che individuano l'oggetto del giudizio

- impugnazioni

- estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica

- conclusioni

- indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti

- valore della controversia

- richiesta di distrazione delle spese

- provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

B) L'indice e la sintesi dell'atto

C) Le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge

D) La data e il luogo, nonché' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori

E) Le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni

F) I riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note

 

L’art. 5 del decreto dispone che i limiti di cui all’art. 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti.

In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti e, dopo l'intestazione, inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto.

Anche la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'art. 3.

 

I caratteri da utilizzarsi (art. 6) sono tutti quelli che per la loro conformazione non affaticano la vista quali, in via esemplificativa e non esaustiva: Times New Roman, Verdana, Arial, Garamond, ecc.

 

Infine, il decreto citato non prevede invalidità nel caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto, ma tale mancato rispetto dei limiti può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

 

Fonti:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00120/sg

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