Con la Riforma Cartabia, dal 28.2.2023, i coniugi possono presentare, negli atti introduttivi del procedimento di separazione, anche domanda di divorzio.
La domanda di divorzio sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 mesi se la separazione è stata consensuale; 12 mesi se la separazione è di tipo giudiziale) e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Pertanto, sarà possibile, ai sensi dell’art.473 bis.49 cpc, presentare sia la domanda di separazione che di divorzio in un unico atto, con risparmio di tempo e di denaro.
Avv. Sara Tardio