
L’ordinanza n. 5009 del 5 marzo 2026 della Corte di Cassazione offre un chiarimento importante sul regime dei conti correnti cointestati, soprattutto quando, alla morte di uno dei cointestatari, sorgono contestazioni tra gli eredi sulla titolarità delle somme.
Il caso riguarda un conto corrente cointestato tra il de cuius e la sorella, in relazione al quale gli eredi hanno discusso se le somme fossero interamente del defunto o dovessero considerarsi, almeno in parte, della sorella.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata sul conto corrente cointestato:
1. Presunzione di contitolarità interna (art. 1298, comma 2, c.c.):
La cointestazione di un conto corrente comporta, nei rapporti interni tra i cointestatari, la presunzione che il saldo attivo appartenga a ciascuno in parti uguali, salvo prova contraria sulla esclusiva pertinenza delle somme a uno solo di essi.
Si tratta di una presunzione legale iuris tantum che determina un’inversione dell’onere della prova e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (non basta dimostrare che il versamento materiale è stato eseguito da uno solo, ma occorre provare che le somme erano di sua esclusiva provenienza).
2. Rapporto tra presunzione e prova contraria
Chi sostiene che le somme sono interamente di uno solo dei cointestatari deve fornire elementi idonei a superare la presunzione di contitolarità.
Per superare la presunzione di cointestazione va verificata la documentazione contabile ed è utile anche il confronto tra le condizioni economiche dei due cointestatari.
Inoltre, la Corte ha ritenuto che la mera cointestazione del conto con un familiare (ad esempio un fratello o un figlio) non integra automaticamente una donazione indiretta, ma occorre allegare e provare l’animus donandi e le circostanze che lo rivelano.
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