
Negli ultimi anni il collocamento paritario dei figli è diventato centrale nelle decisioni dei Tribunali e della Cassazione i quali hanno considerato che la parità di tempo non è un diritto automatico dei genitori.
La Suprema Corte ha più volte precisato che la frequentazione del tutto paritaria ha natura tendenziale. Il giudice può discostarsene ogni qualvolta che ciò sia necessario per tutelare in concreto il benessere del minore.
Infatti, il principio guida non è l’equilibrio matematico dei giorni, ma l’interesse concreto del figlio. La Cassazione, di recente, ord. 1768/2026, ha ribadito che l’interesse superiore del minore non è una formula astratta: richiede un bilanciamento reale, caso per caso, superando ogni automatismo. Serve una motivazione fondata sulla vita effettiva di quella famiglia.
Inoltre, il collocamento paritetico (ossia la parità di tempi) non elimina automaticamente l’assegno di mantenimento, soprattutto se le condizioni economiche dei genitori non sono equilibrate.
I Giudici, nella valutazione economica, dovranno tenere in considerazione non solo i redditi dichiarati, ma anche il patrimonio, gli immobili, i risparmi e i vantaggi concreti, come ad es. l’assegnazione della casa familiare.
Dall’assegno ordinario di mantenimento del minore, altresì, restano comunque escluse le spese straordinarie, che richiedono un accertamento autonomo da parte del Giudice per determinarne la percentuale a carico di ciascun genitore.
Per la Cassazione il collocamento paritario non serve a “dividere il tempo” che il minore trascorre con ciascun genitore, ma è utile, quando possibile, a garantire una presenza reale e significativa di entrambi i genitori nella vita del figlio.
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