
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, la Cassazione ha ormai un orientamento consolidato (da ultimo ord. 26521/2025), considerando illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse che non possono essere considerate equivalenti ai fini dell’accertamento delle infrazioni.
Il diverso significato anche giuridico delle parole “omologazione” e “approvazione” comporta che l’apparecchiatura sottoposta a verifica di regolare funzionamento e approvazione dal Ministero del Trasporti, ma priva di omologazione, non possa costituire fonte di prova valida della violazione dei limiti di velocità, in quanto l’approvazione non supplisce al difetto di omologazione richiesta dalla normativa di settore.
Pertanto, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata sulla base di accertamento effettuato con strumentazione non omologata risulta illegittima e deve essere annullata, indipendentemente dalla circostanza che l’apparecchiatura sia stata sottoposta a controlli di funzionamento e abbia ottenuto l’approvazione ministeriale.
Quindi, per la determinazione dell’osservanza o meno dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova soltanto le apparecchiature omologate, con onere per la pubblica amministrazione di fornire la prova dell’omologazione dell’autovelox utilizzato per il rilevamento.
Nel caso in cui nel verbale di accertamento della violazione del codice della strada venga indicato che l’apparecchio con cui è stata accertata la violazione dei limiti di velocità è omologato o conforme a un prototipo omologato, il conducente sanzionato non può limitarsi a sollevare dubbi sulla effettiva omologazione in sede di opposizione (ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto), ma deve proporre anche una querela di falso nei confronti dell’organo di polizia che ha redatto il verbale.
Ciò in quanto il verbale di accertamento, essendo atto pubblico, gode di fede privilegiata e di conseguenza quanto in esso contenuto - come ad esempio la scritta “apparecchio debitamente omologato” - si presume veritiero fino a prova contraria (Cass. ord. 13997/2025).