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ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: BASTA UNO SCHIAFFO (!)

23 Jan

La Corte di Cassazione, anche di recente, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato anche un unico episodio di percosse, trattandosi di un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti del matrimonio da fondare, di per sé sole - quand’anche concretatasi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, anche a prescindere dagli effetti fisici gravi o meno delle stesse.

Pertanto, non serve che i maltrattamenti siano ripetuti nel tempo e facciano parte di un’abitudine nella coppia, ma basta anche un singolo episodio di violenza (esempio uno schiaffo) per ottenere l’addebito della separazione a carico del coniuge aggressore.

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